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[Editoriale]
Anche noi siamo Charlie

Sono CharlieSono Charlie
L'invenzione della stampa è una delle vittorie più importanti di pensiero su ignoranza e oscurantismo.

D'Etienne Dolet Editions de Minuit, scrittori, editori e stampatori insieme hanno portato la lotta per l'emancipazione delle nazioni. I nostri valori, la nostra etica, la nostra comunità di pensiero come le nostre differenze sono stati indossati da uomini e donne che hanno costruito il nostro patrimonio intellettuale. Attraverso di loro, le nuove idee di ieri sono diventati una base su cui esercitare liberamente la nostra intelligenza:

"La risata è la natura dell'uomo" (Gargantua)

"È che c'è il pericolo per chi parla; e taccio. "(Jacques il fatalista e il suo padrone)

"Il vero luogo di nascita è quella in cui abbiamo indossato per la prima volta uno sguardo intelligente di te stesso miei primi patrie sono stati libri. "(Le memorie di Adriano)

"Vice è la più disperata di ignoranza che pensa di sapere tutto e che quindi permette di uccidere. "(La peste)

"E mediante il potere di una parola / sto iniziando la mia vita / Sono nato per sapere che / Per citarne te / Liberty. "(Al appuntamento tedesco)


Saggi, romanzi, poesie, testi sacri o iconoclasti, scuse e opuscoli, sono la "casa spirituale" dell'umanità, con le sue grandi opere o sensibili, la sua prova e i suoi errori.

Con la raccolta di prime edizioni, bibliofilo cerca di ritrovare e mantenere l'origine di questo pensiero, quando era il coraggio prima di una forza quando era una cosa fragile che era così semplice mettere a tacere. Preservare e proteggere il record di quel discorso è anche la nostra responsabilità a noi, bibliofili e librai.

Nelle nostre biblioteche significa erigere resistenza ieri che ha permesso la coscienza di oggi, l'immagine del umanista e slancio internazionale 11 gennaio 2015. In questa vicinanza, noi, cittadini comuni possono essere orgogliosi e grato.

Perché se siamo CHARLIE Charlie Hebdo è Montaigne, Voltaire, Hugo, Zola, CAMUS, ELUARD ...

E tutto ciò che possiamo riconoscerci nel documento fondante della nostra democrazia, una bellezza luminosa, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Redatto e adottato il 10 dicembre 1948 dai 58 Stati membri che componevano l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che si ispira alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, che si s ' in base al testo del libro denuncia del Terzo di Parigi, una eredità dell'Illuminismo ...
Pascal Antoine, Benjamin Urien, Gregory Bacou, Sibylle Pandolfi, Pauline Casano

*********

Preambolo alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei diritti uguali e inalienabili è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo.

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà terrore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo.

Considerando che è indispensabile che i diritti umani devono essere protetti da norme di diritto in modo che l'uomo non è costretto, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione.

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di relazioni amichevoli tra le Nazioni.

Considerando che la Carta delle Nazioni Unite hanno riaffermato la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne, e che hanno detto che erano determinati a promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà.

Considerando che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per il pieno impegno.

L'Assemblea Generale proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e tutte le nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente in questa Dichiarazione mente, si adopera per l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di tali diritti e libertà e, mediante misure progressive, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, il riconoscimento e universali ed efficaci sia tra i popoli degli stessi Stati membri e tra i popoli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2
1.Chacun il diritto di tutti i diritti e le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro , origine nazionale o sociale, ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2.De Inoltre, non ci deve essere alcuna distinzione sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che paese o territorio siano indipendenti, la fiducia, non autonomo, di amministrazione o sotto qualsiasi altra limitazione della sovranità.

Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura oa trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6
Ogni individuo ha diritto al riconoscimento ovunque come persona di fronte alla legge.

Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso ai tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, che una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, nella determinazione dei suoi diritti e dei doveri e dei meriti di ogni accusa penale che gli venga .

Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di un reato è presunta innocente fino a prova contraria secondo la legge in un pubblico processo in cui tutte le garanzie necessarie per la sua difesa sono stati forniti a lui.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sono stati commessi, non costituisse reato secondo il diritto nazionale o internazionale. Allo stesso modo, non è punibile più forte di quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, famiglia, casa o corrispondenza, né a lesione del suo onore e la reputazione. Ogni individuo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14
1. Prima della persecuzione, ognuno ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16
1. l'età del matrimonio, l'uomo e la donna, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17
1. Ogni persona, da sola così come comunità, il diritto di proprietà.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o in comunità con gli altri e in pubblico che in privato, nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e osservanza.

Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di libertà di non essere di avere opinioni senza interferenze e di cercare, ricevere e diffondere informazioni riguardo a frontiere, le informazioni e idee attraverso qualsiasi tipo di media.

Articolo 20
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa in periodiche e veritiere elezioni, che si svolgono periodicamente a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o mediante procedura equivalente garantendo la libertà di voto.

Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale; il diritto di realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale, tenendo conto della organizzazione e le risorse di ciascun paese .

Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ad una eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi sindacati per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25
1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari ; e il diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a aiutare e un'assistenza speciale. Tutti i bambini, nati nel o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla istruzione disponibili e superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali e religiosi, e lo sviluppo delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici che ne derivano.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un regno l'ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e nel godimento della libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge al fine di assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare per qualsiasi Stato, gruppo o un individuo di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.
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